QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELL’APPRENDISTATO
L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l'apprendistato «un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani». Si chiama “contratto formativo” perché all’esperienza lavorativa si alternano momenti di “formazione” che possono svolgersi sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso strutture formative specializzate. Per questo motivo si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione ma anche la formazione necessaria al conseguimento di una qualifica professionale (secondo tipo) o di un titolo di studio (primo e terzo tipo). Sono 3 le tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per gli under 25 al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- apprendistato per il conseguimento di un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari, dottorati di ricerca), di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori, per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale